Titolo I
Costituzione e scopi
Art. 1
E’ costituita ai sensi dell’art. 36 c.c. un’Associazione culturale senza scopo di lucro denominata “Poliedrica”. L’Associazione ha sede legale in Chiavari, Via Trento 6/8.
L’Associazione è di durata indefinita.
Art. 2
L’Associazione non ha scopo di lucro ed intende svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, promuovere la cultura, la socializzazione, la cooperazione e l’aggregazione; cultura in quanto ricerca e scoperta; cultura in quanto attività dello spirito e dell’intelletto, tratti che contraddistinguono il genere umano nelle sue manifestazioni più nobili, che coinvolgono la sfera emozionale, creativa, intellettiva, artistica, linguistica e scientifica; cultura come mezzo per raggiungere l’integrazione tra popoli, culture e generazioni diverse, lo sviluppo delle potenzialità dell’individuo, il conseguimento di elevato grado di soddisfazione e benessere psico-fisico, nella constatazione del valore incommensurabile dell’essere umano in quanto tale, a prescindere dal livello di istruzione, età, background culturale o etnico.
A tale fine, l’Associazione potrà organizzare a favore degli associati viaggi e gite di istruzione e scoperta, corsi, seminari, conferenze, riunioni e raduni multietnici e/o multi generazionali, proiezioni, eventi, mostre, manifestazioni, tornei, concorsi, incontri anche avvalendosi dei mezzi di comunicazione informatici e multimediali e di tutti i mezzi che riterrà opportuno al fine del conseguimento degli scopi sopra espressi. L’Associazione potrà realizzare progetti per la stampa, il web, il teatro, il cinema, la televisione e i media; offrire spazi ludici, educativi, formativi e di aggregazione.
In particolare, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
a) conferenze e corsi di comunicazione e di lingua
b) conferenze e corsi per l’utilizzo delle nuove tecnologie
c) conferenze e corsi su materie umanistiche
d) conferenze e corsi su materie scientifiche
e) conferenze e corsi per sviluppare e potenziare la creatività
f) uscite per cinema, mostre e teatri con o senza accompagnamento
g) viaggi, gite e escursioni con o senza accompagnamento.
Il presente elenco è puramente indicativo e non esaustivo.
Art. 3
Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.
Art. 4
I soci si dividono in Soci Ordinari, Aderenti e Onorari.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa annuale.
Sono Soci Aderenti coloro che aderiscono all’Associazione annualmente, partecipando alle sue attività e versando la quota associativa annuale.
Sono Soci Onorari gli enti giuridici, le associazioni non riconosciute che partecipano e sostengono le attività dell’associazione. Possono essere nominati soci onorari previa delibera del consiglio direttivo, anche persone fisiche che per particolari meriti o ruoli istituzionali e culturali sostengano attivamente le attività dell’associazione.
Ciascun Socio Ordinario ha diritto a partecipare alla vita dell’Associazione. I Soci Ordinari hanno diritto di voto. I Soci aderenti e i Soci Onorari non hanno diritto di voto né possono accedere alle cariche sociali.
Per aderire all’Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea.
Il Presidente sottoporrà la domanda all’approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
Art. 5
Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale.
Art. 6
Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica.
La qualità di socio si perde:
a) per mancato pagamento della quota associativa;
b) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell’Associazione o al codice etico condiviso e indicato nel regolamento. L’associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile, previa comunicazione indirizzata al presidente dell’associazione mezzo A.R.
Art. 7
L’esercizio dei diritti e dei vantaggi riservati ai soci è attribuito solo ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E’ garantita l’uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Titolo II
Organi dell’associazione
Art. 8
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente.
L’elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 9
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Tutti i Soci Ordinari in regola con gli obblighi imposti dall’Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all’Assemblea generale.
Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all’Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio.
Sono ammesse al massimo due deleghe per socio.
E’ escluso il voto per corrispondenza.
Art. 10
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto finanziario consuntivo.
Essa inoltre provvede a:
– eleggere gli organi sociali;
– delineare il programma delle attività sociali;
– deliberare sulle modifiche del presente statuto;
– approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
– deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L’Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci.
La convocazione deve pervenire, via posta o email, ai soci almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, e l’ordine del giorno da discutere. L’adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.
Art. 11
Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto, deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la maggioranza degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.
Art. 12
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.
In caso di modifiche statutarie, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 13
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri eletti dall’Assemblea ordinaria.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile.
Art. 14
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
– la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall’Assemblea;
– la nomina, al suo interno, del Vice Presidente e del Segretario\Tesoriere;
– l’ammissione all’Associazione di nuovi soci;
– l’esclusione degli associati;
– la redazione annuale del rendiconto finanziario consuntivo.
La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art.15
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.
La convocazione è fatta mediante posta o email, con messaggio contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell’adunanza.
Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Art.16
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.
In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.
Art.17
Il Presidente, eletto direttamente dall’Assemblea, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.
In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione.
Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto.
Titolo III
Patrimonio sociale
Art. 18
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell’Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all’Associazione.
Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell’Associazione.
Art. 19
L’esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto finanziario che dovrà essere approvato dall’Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
Art.20
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Titolo IV
Scioglimento dell’Associazione e disposizioni finali
Art. 21
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità.
Art. 22
Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia di associazioni non riconosciute.